Art. 2

In vigore dal 10 lug 2007
1.   L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all', già posto illegalmente a loro disposizione e corrispondente alla differenza tra l'importo totale che i beneficiari avrebbero pagato per gli interessi e le spese accessorie alle normali condizioni di mercato praticate alla data in cui i prestiti sono stati contratti, ed il totale degli interessi e delle spese accessorie effettivamente pagate dai beneficiari stessi. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. 3.   Per le rate di prestiti ancora in corso alla data di notifica della presente decisione, l'Italia provvede affinché il saldo degli stessi sia eseguito dal mutuatario alle normali condizioni di mercato.
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