Art. 1

Aree A e B

In vigore dal 29 giu 2007
La decisione 2006/415/CE è così modificata: 1) All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicarsi in caso di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, adottate in conformità della direttiva 2005/94/CE.» 2) L' è sostituito dal seguente: « Aree A e B 1.   L'area di cui alla parte A dell'allegato (“area A”) è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE. 2.   L'area di cui alla parte B dell'allegato (“area B”) è classificata come area a basso rischio comprendente l'intera zona ulteriore soggetta a restrizioni, o parti di essa, istituita in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE e che separa l'area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se tale parte è individuata, o dai paesi vicini.» 3) L'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, ad alta patogenicità, di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce: a) un'area A conformemente alle prescrizioni giuridiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE; b) un'area B, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici legati all'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato comunica le aree A e B alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico.» b) All'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda in cui è confermata la presenza di un focolaio a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 2005/94/CE; nonché» 4) All'articolo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Oltre alle restrizioni ai movimenti di pollame, di altri volatili in cattività, delle loro uova da cova e dei prodotti da essi derivati a norma della direttiva 2005/94/CE, nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza e in altre zone soggette a restrizioni, lo Stato membro interessato assicura che:» 5) All'articolo 12 la data «30 giugno 2007» è sostituita dalla data «30 giugno 2008». 6) Nell'allegato la data «30 giugno 2007» è sostituita dalla data «22 luglio 2007».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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