Art. 2
In vigore dal 25 giu 2007
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di detto accordo.
2. Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.
Storico versioni
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