Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 25 giu 2007
La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da o contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e). Non si applica tuttavia alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.
I prodotti alimentari sono considerati contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e) quando sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.
a)
I seguenti prodotti alimentari originari o importati dal Brasile:
i)
noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ;
ii)
miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio.
b)
I seguenti prodotti alimentari originari o importati dalla Cina:
i)
arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;
ii)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
iii)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).
c)
I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto:
i)
arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;
ii)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
iii)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).
d)
I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran:
i)
pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;
ii)
pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).
e)
I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia:
i)
fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ;
ii)
nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ;
iii)
pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;
iv)
miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v)
pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98 ;
vi)
nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 ;
vii)
farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ;
viii)
nocciole tritate, affettate e spezzate.»
2)
all’:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti dello Stato membro di introduzione garantiscono che i prodotti destinati all’importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Le autorità competenti nei punti di introduzione nella Comunità e nei punti designati per l’importazione compilano il documento comune relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, con il quale si certificano i controlli sui prodotti alimentari coperti dalla tale decisione.»
3)
all’articolo 5:
a)
al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
«e)
per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole e prodotti derivati di cui alla lettera e), punti ii), iv), v), vi), vii) e viii) del paragrafo 2 dell’ e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.»;
b)
al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti nel punto designato per l’importazione garantiscono che il documento comune compilato relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione della Commissione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, sia accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi.»
4)
il paragrafo 2 dell’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
«2. Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’, lettere da a) a e), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da prodotti alimentari di cui alle suddette lettere, o contenenti gli stessi, sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»
5)
è inserito il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Disposizioni transitorie
In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite che hanno lasciato il paese d’origine prima del 1o ottobre 2006 e sono accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2000/49/CE della Commissione (*1) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Egitto, dalla decisione 2002/79/CE della Commissione (*2) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Cina, dalla decisione 2002/80/CE della Commissione (*3) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Turchia, dalla decisione 2003/493/CE della Commissione (*4) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dal Brasile e dalla decisione 2005/85/CE della Commissione (*5) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Iran.
(*1)
GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46."
(*2)
GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21."
(*3)
GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26."
(*4)
GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33."
(*5)
GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12.»
"
6)
l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione.
7)
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II della presente decisione.
8)
il testo dell’allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:459:oj#art-1