Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 25 giu 2007
La decisione 2006/504/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Campo di applicazione La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da o contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e). Non si applica tuttavia alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg. I prodotti alimentari sono considerati contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e) quando sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %. a) I seguenti prodotti alimentari originari o importati dal Brasile: i) noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ; ii) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio. b) I seguenti prodotti alimentari originari o importati dalla Cina: i) arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg); iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). c) I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto: i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg); iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). d) I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran: i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; ii) pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). e) I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia: i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ; ii) nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ; iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; iv) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi; v) pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98 ; vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 ; vii) farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ; viii) nocciole tritate, affettate e spezzate.» 2) all’: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità competenti dello Stato membro di introduzione garantiscono che i prodotti destinati all’importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   Le autorità competenti nei punti di introduzione nella Comunità e nei punti designati per l’importazione compilano il documento comune relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, con il quale si certificano i controlli sui prodotti alimentari coperti dalla tale decisione.» 3) all’articolo 5: a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente: «e) per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole e prodotti derivati di cui alla lettera e), punti ii), iv), v), vi), vii) e viii) del paragrafo 2 dell’ e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.»; b) al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Le autorità competenti nel punto designato per l’importazione garantiscono che il documento comune compilato relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione della Commissione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, sia accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi.» 4) il paragrafo 2 dell’articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «2.   Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’, lettere da a) a e), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da prodotti alimentari di cui alle suddette lettere, o contenenti gli stessi, sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.» 5) è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Disposizioni transitorie In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite che hanno lasciato il paese d’origine prima del 1o ottobre 2006 e sono accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2000/49/CE della Commissione (*1) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Egitto, dalla decisione 2002/79/CE della Commissione (*2) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Cina, dalla decisione 2002/80/CE della Commissione (*3) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Turchia, dalla decisione 2003/493/CE della Commissione (*4) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dal Brasile e dalla decisione 2005/85/CE della Commissione (*5) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Iran. (*1)   GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46." (*2)   GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21." (*3)   GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26." (*4)   GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33." (*5)   GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12.» " 6) l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione. 7) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II della presente decisione. 8) il testo dell’allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato III.
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