Art. 45

Rimborso

In vigore dal 25 giu 2007
Rimborso 1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine. 2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
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Rimborso (Art. 45 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo