Art. 4

In vigore dal 21 giu 2007
L’eventuale termine concesso dagli Stati membri in conformità dell’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile. Per le autorizzazioni revocate a norma dell’, tale termine scade il 22 dicembre 2008. Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’, il termine di cui sopra scade il 31 dicembre 2010.
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