Art. 7

Conformità

In vigore dal 18 giu 2007
Conformità Gli Stati membri modificano, all’occorrenza, le misure da loro adottate per proteggersi contro l’introduzione e la diffusione dell’organismo specificato, in modo tale che le stesse siano conformi alla presente decisione, e comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.
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