Art. 2

In vigore dal 18 giu 2007
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano revocate entro il 18 dicembre 2007; b) non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos.
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