Art. 2

In vigore dal 14 giu 2007
Entro il 1o luglio di ogni anno il Direttore generale per l’energia e i trasporti pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/421 — Testo vigente | Portale Normativo