Art. 1

In vigore dal 14 giu 2007
1.   Non è commercializzato alcun prodotto costituito o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996. 2.   Al decesso di un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, tutte le parti del corpo sono eliminate secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 3.   In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 e dalle disposizioni fissate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 999/2001, le pelli di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, comprese pelli provenienti da bovini di cui al terzo trattino del punto 1, lettera a) dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, possono essere utilizzate per la produzione di cuoio. La raccolta, il trasporto e la lavorazione di tali pelli va effettuata in impianti particolari omologati e sotto rigorosa sorveglianza ufficiale secondo il protocollo ufficiale approvato dalle autorità competenti. Tutti i sottoprodotti, ad eccezione del cuoio, derivati da tali pelli e prodotti in impianti particolari, vanno eliminati come materiali di categoria 1 in conformità con il regolamento (CE) n. 1774/2002.
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Art. 1 Decisione (UE) 2007/411 — Testo vigente | Portale Normativo