Art. 60
Controllo dell’N.SIS II
In vigore dal 12 giu 2007
Controllo dell’N.SIS II
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché un’autorità indipendente (l’«autorità nazionale di controllo») controlli autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel loro territorio e della loro trasmissione dal loro territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.
2. L’autorità nazionale di controllo provvede affinché venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel proprio N.SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma della presente decisione.
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