Art. 1

In vigore dal 12 giu 2007
1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato I si applicano a decorrere dal 1o settembre 2007 alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia. 2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia. 3.   Dal 7 luglio 2007 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati. Dal 1o settembre 2007 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato attuato, potranno inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4. 4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, detti Stati membri: a) non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione; b) si asterranno dall'inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito: «Convenzione di Schengen») (4).
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