Art. 1

In vigore dal 12 giu 2007
La decisione 2002/348/GAI è così modificata: 1) l' è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Il punto nazionale d'informazione sul calcio ha accesso, in conformità alle norme nazionali e internazionali applicabili, alle informazione relative ai dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   I punti nazionali d'informazione sul calcio producono e diffondono valutazioni periodiche nazionali, generiche e/o tematiche, sui disordini connessi con il calcio, affinché gli altri punti nazionali d'informazione sul calcio possano trarne vantaggio.»; 2) l' è modificato come segue: a) la prima frase del paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente: «3.   Lo scambio di dati di carattere personale avviene conformemente alle norme nazionali e internazionali applicabili, tenendo conto dei principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché — se del caso — della raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.» b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Lo scambio di informazioni avviene mediante i formulari appropriati contenuti nell'appendice del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro. I punti nazionali d'informazione sul calcio provvedono affinché le informazioni trasmesse siano complete e conformi a tali formulari.»
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