Art. 1
Finanziamento
In vigore dal 11 giu 2007
La decisione 2004/585/CE è così modificata:
1)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Finanziamento
1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario in qualità di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1).
2. La Commissione firma con ogni consiglio consultivo regionale una convenzione di sovvenzione destinata a coprirne le spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione a norma dell'allegato II.
(*1)
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).»;"
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Verifiche della Commissione
La Commissione può effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di garantire il rispetto del mandato conferito ai consigli consultivi regionali dal regolamento (CE) n. 2371/2002 e dalla presente decisione.»;
3)
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:409:oj#art-1