Art. 11

In vigore dal 7 giu 2007
La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio. Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1o gennaio 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:436:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Decisione (UE) 2007/436 — Testo vigente | Portale Normativo