Art. 1
In vigore dal 30 mag 2007
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della medesima.
Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.
Storico versioni
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