Art. 2
In vigore dal 25 mag 2007
1. Il contributo finanziario della Comunità concesso all’Italia per il progetto di cui all’ rappresenta il 100 % dei costi sostenuti per il personale e le attrezzature, ivi compreso hardware e software e altri beni di consumo, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, Italia, per quanto riguarda i lavori di cui all’, paragrafo 1, e non supera l’importo di EUR 100 000.
2. Il contributo finanziario della Comunità viene erogato come segue:
a)
70 % in qualità di anticipo su richiesta dell’Italia;
b)
il saldo a seguito della presentazione delle relazioni e della relativa documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:367:oj#art-2