Art. 2

In vigore dal 25 mag 2007
1.   Il contributo finanziario della Comunità concesso all’Italia per il progetto di cui all’ rappresenta il 100 % dei costi sostenuti per il personale e le attrezzature, ivi compreso hardware e software e altri beni di consumo, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, Italia, per quanto riguarda i lavori di cui all’, paragrafo 1, e non supera l’importo di EUR 100 000. 2.   Il contributo finanziario della Comunità viene erogato come segue: a) 70 % in qualità di anticipo su richiesta dell’Italia; b) il saldo a seguito della presentazione delle relazioni e della relativa documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/367 — Testo vigente | Portale Normativo