Art. 22

Valutazione intermedia e finale

In vigore dal 23 mag 2007
Valutazione intermedia e finale 1.   Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di altre eventuali informazioni pertinenti. Esso viene valutato rispetto agli obiettivi di cui agli . La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo ottenuti nella realizzazione del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi iniziali del programma. Valuta, inoltre, l’impiego dei fondi e lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma. La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma. 2.   I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione: a) prima del 1o aprile 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l’efficacia e l’efficienza del programma; b) prima del 1o aprile 2014, una relazione di valutazione finale incentrata, tra l’altro, sull’efficacia e sull’efficienza del programma. 3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali altre informazioni pertinenti, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni di valutazione: a) prima del 1o agosto 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull’opportunità di proseguire la realizzazione del programma; b) prima del 1o agosto 2014, una relazione di valutazione finale. Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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Valutazione intermedia e finale (Art. 22 Decisione (UE) 2007/624) — Testo vigente | Portale Normativo