Art. 1
In vigore dal 23 mag 2007
La direttiva 2002/2/CE è modificata come segue:
1)
l’, punto 1, lettera b), è soppresso;
2)
all’, punto 6, l’articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE è sostituito dal seguente:
«Articolo 15 bis
Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull’attuazione del regime istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera d), nonché dall’articolo 5 quater e dall’articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l’indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull’etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:623(1):oj#art-1