Art. 8

Complementarità, coerenza e conformità

In vigore dal 23 mag 2007
Complementarità, coerenza e conformità 1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie. 2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’. 3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.
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Complementarità, coerenza e conformità (Art. 8 Decisione (UE) 2007/575) — Testo vigente | Portale Normativo