Art. 40

Pagamento a saldo

In vigore dal 23 mag 2007
Pagamento a saldo 1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale: a) una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’ e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso; b) la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'; c) la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all’, paragrafo 3. Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo. 2.   Se entro il termine previsto l’autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell’impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento. 3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l’importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d’avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione. 4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente a norma dell'. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 3. 5.   Fatto salvo l’, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l’importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni. 6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all’importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro. 7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.
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Pagamento a saldo (Art. 40 Decisione (UE) 2007/575) — Testo vigente | Portale Normativo