Art. 27

Compiti dell’autorità responsabile

In vigore dal 23 mag 2007
Compiti dell’autorità responsabile 1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, l'autorità è tenuta a: a) consultare i partner a norma dell'; b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli ; c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato; d) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 5; e) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali; f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti; g) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; h) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione; i) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali; j) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all' siano svolte entro i termini previsti dall', paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro; k) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all’; l) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo; m) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione; n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso; o) svolgere attività di informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate; p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri; q) verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all', paragrafo 6. 2.   Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'.
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Compiti dell’autorità responsabile (Art. 27 Decisione (UE) 2007/575) — Testo vigente | Portale Normativo