Art. 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

In vigore dal 23 mag 2007
Revisione intermedia del programma pluriennale 1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013. 2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede. 3.   Le disposizioni dell' sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti. 4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
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