Art. 14
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri
In vigore dal 23 mag 2007
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri
1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di EUR 300 000.
Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, tale importo è aumentato a EUR 500 000 all'anno per il periodo dal 2008 al 2013.
Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013, detto importo è aumentato a EUR 500 000 all'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.
2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
il 50 % in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;
b)
il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.
3. I cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 non includono:
a)
i cittadini di paesi terzi ai quali, mentre si trovavano in una zona di transito di uno Stato membro, è stato rifiutato l'ingresso;
b)
i cittadini di paesi terzi che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (18).
4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.
Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano le informazioni necessarie a tal fine.
Storico versioni
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