Art. 18
Assistenza tecnicasu iniziativa degli Stati membri
In vigore dal 23 mag 2007
Assistenza tecnicasu iniziativa degli Stati membri
1. Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Fondo.
2. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:
a)
il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2007 al 2010;
b)
il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2011 al 2013.
Storico versioni
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