Art. 25

Designazione delle autorità

In vigore dal 23 mag 2007
Designazione delle autorità 1.   Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità: a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione; b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo; d) un'autorità delegata, se opportuno. 2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione. 3.   Fatto salvo l', lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo. 4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Designazione delle autorità (Art. 25 Decisione (UE) 2007/573) — Testo vigente | Portale Normativo