Art. 17

Adozione di orientamenti strategici

In vigore dal 23 mag 2007
Adozione di orientamenti strategici 1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di politica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale. 2.   Per ogni obiettivo del Fondo, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l'attuazione del regime europeo comune in materia di asilo. 3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007. 4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.
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