Art. 2

In vigore dal 21 mag 2007
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon siano revocate entro il 21 novembre 2007; b) a decorrere dal 25 maggio 2007 non siano più concesse né rinnovate, in virtù della deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon.
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