Art. 3

In vigore dal 21 mag 2007
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 21 novembre 2008.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/355 — Testo vigente | Portale Normativo