Art. 1
In vigore dal 16 mag 2007
Alle condizioni di cui alla presente decisione è approvata la richiesta della Francia, comunicata con lettera del 23 febbraio 2007 (SG/CDC/2007/A/1821), di limitare ulteriormente le potenze di emissione utilizzate nella banda di frequenza 865,6-867,6 MHz per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) utilizzate sul suo territorio, in deroga alle disposizioni della decisione 2006/804/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:346:oj#art-1