Art. 37

Contabilità consolidata

In vigore dal 14 mag 2007
Contabilità consolidata 1.   Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative eseguite sotto la responsabilità diretta dell'amministratore. 2.   Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di Athena. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché dei prefinanziamenti che ha approvato, per coprire i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.
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Contabilità consolidata (Art. 37 Decisione (UE) 2007/384) — Testo vigente | Portale Normativo