Art. 31

Principi

In vigore dal 14 mag 2007
Principi 1.   Gli stanziamenti di Athena sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia. 2.   Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate o alle spese di Athena conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, per assicurarne la regolarità e la legalità. Gli ordinatori procedono ad impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese, nonché agli atti preliminari a questa esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina: a) i delegati di livello appropriato; b) la portata dei poteri conferiti; c) la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri. 3.   L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato sui fondi amministrati da Athena richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile. 4.   Fatta salva la presente decisione, quando l'esecuzione delle spese comuni è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese. Quando l'amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all'esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale delle Comunità europee. 5.   L'amministratore può tuttavia fornire alla presidenza, spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al Comitato speciale sulle norme per l'esecuzione delle spese comuni. 6.   Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:384:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi (Art. 31 Decisione (UE) 2007/384) — Testo vigente | Portale Normativo