Art. 27

Prefinanziamento

In vigore dal 14 mag 2007
Prefinanziamento 1.   Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l', paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso. 2.   Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'UE, gli Stati membri partecipanti: a) versano i contributi ad Athena in anticipo; b) o, quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. 3.   Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati Stati membri anticipatori), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro 90 giorni dall'invio della richiesta corrispondente. 4.   Fatto salvo l', paragrafo 3, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un'operazione di reazione rapida, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro 90 giorni dall'invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell'operazione attingendo dai contributi versati in anticipo. 5.   Nonostante l', gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro 90 giorni dall'invio della richiesta. 6.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro 90 giorni dall'invio della richiesta. 7.   Ove siano necessari fondi per un'operazione diversa da un'operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per l'operazione stessa, i contributi versati in anticipo dagli Stati membri finanziatori dell'operazione, previa approvazione degli Stati membri anticipatori, possono essere utilizzati fino al 50 % del totale per coprire i contributi dovuti per l'operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri anticipatori entro 90 giorni dall'invio della richiesta. 8.   Nonostante l', paragrafo 3, il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione. 9.   Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.
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Prefinanziamento (Art. 27 Decisione (UE) 2007/384) — Testo vigente | Portale Normativo