Art. 16
Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità
In vigore dal 14 mag 2007
Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità
1. Sono a carico di Athena i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati costi operativi dell'operazione in questione. Diversamente sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
2. Inoltre, Athena sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da Athena.
3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di Athena, come costi comuni operativi:
a)
i costi comuni elencati nell'allegato III-A;
b)
i costi comuni elencati nell'allegato III-B, se il Consiglio decide in tal senso.
4. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di Athena come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.
5. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.
Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata stilata la contabilità dell'operazione.
6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.
7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.
8. Il Consiglio e il comitato speciale sono informati dagli Stati membri, attraverso l'amministratore, delle disposizioni in materia di ripartizione dei costi cui essi aderiscono nell'ambito di un'operazione dell'UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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