Art. 11

Disposizioni amministrative con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea

In vigore dal 14 mag 2007
Disposizioni amministrative con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea 1.   Disposizioni amministrative possono essere negoziate con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea per facilitare l'approvvigionamento nelle operazioni alle condizioni economicamente più favorevoli. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra Athena, rappresentata dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questi, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti degli Stati membri o delle istituzioni dell'Unione europea in questione. 2.   Il comitato speciale è consultato prima della firma di qualsiasi disposizione.
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Disposizioni amministrative con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea (Art. 11 Decisione (UE) 2007/384) — Testo vigente | Portale Normativo