Art. 8

In vigore dal 8 mag 2007
Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato I della direttiva 92/35/CEE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 98 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 38 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della peste equina.
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Art. 8 Decisione (UE) 2007/336 — Testo vigente | Portale Normativo