Art. 2

In vigore dal 7 mag 2007
1.   È organizzato un sorteggio fra tutti gli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri al sorteggio è volontaria. Tuttavia, per ridurre al minimo il rischio di un conflitto di interessi, gli Stati membri che ospitano una capitale europea della cultura da selezionare o monitorare durante il mandato della giuria e del gruppo in questione sono esclusi dal sorteggio. Nell'allegato della presente decisione figura l'elenco degli Stati membri interessati, basato sull'ordine di presentazione delle designazioni a capitale europea della cultura a norma dell'allegato della decisione n. 1622/2006/CE. Inoltre, per garantire la più ampia distribuzione geografica possibile degli Stati membri che raccomandano gli esperti, sono esclusi dal sorteggio gli Stati membri che hanno raccomandato esperti per il periodo precedente. 2.   Sono scelti i primi due Stati membri sorteggiati. Ciascuno dei due Stati membri raccomanda la nomina di un esperto indipendente che possegga esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città o all'organizzazione della manifestazione capitale europea della cultura. 3.   Alla luce delle raccomandazioni dei due Stati membri selezionati e previa debita valutazione dei candidati raccomandati, il Consiglio nomina i due esperti che devono far parte della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza per un periodo di tre anni. 4.   In caso di decesso o dimissioni di un esperto, lo Stato membro che ha raccomandato l'esperto in questione raccomanda la nomina di un supplente per la restante durata del mandato. A tal fine si applica la procedura di cui al paragrafo 3.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/324 — Testo vigente | Portale Normativo