Art. 1

In vigore dal 2 mag 2007
1.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2002/53/CE, la Bulgaria è autorizzata a vietare la commercializzazione sul suo territorio, fino al 31 dicembre 2009, di sementi delle varietà di Helianthus annus elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che, nel quadro dell’ammissione della varietà al catalogo nazionale, non siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp. 2.   Entro e non oltre i 20 giorni successivi alla notifica della presente decisione, gli Stati membri invieranno perciò agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco delle varietà che siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp. Essi aggiorneranno regolarmente tale elenco. Il catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole indicherà le varietà di Helianthus annus ritenute resistenti alle Orobanche spp.
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Art. 1 Decisione (UE) 2007/329 — Testo vigente | Portale Normativo