Art. 1

In vigore dal 30 apr 2007
La commercializzazione nella Comunità di tuberi-seme della categoria «tuberi-seme certificati» che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta è autorizzata, per un periodo che scade il 30 giugno 2007, nelle condizioni fissate nell’allegato della presente decisione e secondo le modalità seguenti: a) il numero di piante che mostrano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta di tuberi-seme della categoria «tuberi-seme certificati» non superano la percentuale fissata nell’allegato; b) l’etichetta ufficiale indica la percentuale di piante che presentano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta di tuberi-seme della categoria «tuberi-seme certificati» rilevata in occasione dell’esame ufficiale di cui all’, lettera c), punto iv) della direttiva 2002/56/CE; c) i tuberi-seme sono stati immessi sul mercato conformemente all’ della presente decisione.
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