Art. 1

In vigore dal 30 apr 2007
1.   La Slovenia assicura che sia vietata la spedizione di suini dalle aziende situate nelle zone soggette a restrizioni stabilite dallo stesso Stato membro in seguito al verificarsi di casi di peste suina classica in Croazia. È tuttavia consentita la spedizione di tali suini da aziende in cui i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, ad esami clinici e indagini di laboratorio in conformità delle disposizioni: a) del capitolo IV, sezione D, punti 1 e 3, dell’allegato della decisione 2002/106/CE qualora i suini siano trasferiti direttamente ad un macello designato in Slovenia per esservi immediatamente abbattuti; o b) del capitolo IV, sezione D, punti 1 e 2 e punto 4, secondo, terzo e quarto comma, dell’allegato della decisione 2002/106/CE qualora i suini siano trasferiti ad un’azienda situata in Slovevia al di fuori della zona soggetta a restrizioni, dovendo i campioni di sangue da sottoporre alle ricerche di laboratorio essere prelevati nell’azienda d’origine prima della spedizione dei suini. 2.   La Slovenia effettua le ricerche di laboratorio in conformità del capitolo IV, sezione D, punto 4, dell’allegato della decisione 2002/106/CE per i suini di cui al paragrafo 1 che vengono trasferiti ad un macello. 3.   La Slovenia comunica senza indebito ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi aggiornati delle zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1.
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