Art. 2

In vigore dal 27 apr 2007
Per l’esercizio finanziario 2006, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell’allegato III, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/325 — Testo vigente | Portale Normativo