Art. 1

Firma e applicazione provvisoria

In vigore dal 25 apr 2007
Firma e applicazione provvisoria 1.   La firma dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall’altro (di seguito «l'accordo») è approvata a nome della Comunità, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. 2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione. 3.   In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, conformemente all'applicazione del diritto nazionale, a decorrere dal 30 marzo 2008. Tale disposizione è confermata in occasione della firma dell'accordo con gli Stati Uniti d'America. 4.   La decisione di porre fine all’applicazione provvisoria dell’accordo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti d'America conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome della Comunità e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.
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Firma e applicazione provvisoria (Art. 1 Decisione (UE) 2007/339) — Testo vigente | Portale Normativo