Art. 3

In vigore dal 25 apr 2007
Le voci relative a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
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