Art. 2
In vigore dal 24 apr 2007
L’aiuto concesso ai produttori qualificati di energia elettrica con una produzione combinata di calore e d’elettricità, come previsto dalla legge slovena sull’energia, è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:580:oj#art-2