Art. 1

In vigore dal 23 apr 2007
1.   La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico («OSP»), imposti con decreti n. 35 e n. 36 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti; b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno; c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l’imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l’anno; d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP; e) i vettori aerei non hanno l’obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna; f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all’obbligo di operare un’altra rotta tra due città. 2.   La Repubblica italiana notifica alla Commissione le misure di applicazione della presente decisione entro il 1o agosto 2007.
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