Art. 1
In vigore dal 23 apr 2007
Gli importi, per Stato membro interessato, dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, fissati in rapporto alle quote rinunciate nella campagna di commercializzazione 2007/2008, sono indicati nell’allegato della presente decisione.
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