Art. 11
Complementarità
In vigore dal 19 apr 2007
Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», nonché con il programma «Progress». Viene assicurata la complementarità con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Le informazioni statistiche sui diritti fondamentali e la cittadinanza sono sviluppate in collaborazione con gli Stati membri sulla base di dati disponibili, ricorrendo all’occorrenza al programma statistico comunitario.
2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», al fine di attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti i programmi.
3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. Va assicurato che i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.
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