Art. 1

In vigore dal 19 apr 2007
Oltre all’attuale quota di partecipazione al Fondo europeo per gli investimenti («il Fondo»), la Comunità europea sottoscrive un massimo di 300 nuove quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. La sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle condizioni approvate dall’assemblea generale del Fondo.
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