Art. 6

Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari

In vigore dal 17 apr 2007
Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari 1.   In deroga all’, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne: a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti: i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo; ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano; iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti; iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente; b) i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II. 2.   Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (7) e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.
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