Art. 6
Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari
In vigore dal 17 apr 2007
Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari
1. In deroga all’, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:
a)
i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:
i)
si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
ii)
siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
iii)
siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
iv)
siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;
b)
i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II.
2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (7) e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:275:oj#art-6