Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«prodotto composto»: un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale;
b)
«prodotti a base di carne»: i prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
«prodotti trasformati»: i prodotti trasformati elencati all’allegato I, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)
«prodotti lattiero-caseari»: prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:275:oj#art-2